Il caso della poliziotta tatuata e ciò che la Corte di giustizia dell’Unione europea può dire sui limiti dell’Italia in materia di cittadinanza italiana

Un piccolo tatuaggio sulla gamba di una candidata alla Polizia italiana può sembrare del tutto estraneo al tema della cittadinanza italiana per discendenza. Eppure, oggi, entrambe le questioni si trovano davanti alla stessa istituzione europea, la Corte di giustizia dell’Unione europea, e presentano un punto di contatto giuridicamente rilevante. In entrambi i casi, l’Italia esercita una competenza che le appartiene. Nel primo, organizza le proprie forze di polizia e stabilisce i requisiti per l’accesso e l’utilizzo dell’uniforme. Nel secondo, disciplina le regole relative all’acquisto della cittadinanza italiana. La questione, tuttavia, è comprendere fino a che punto tale competenza nazionale possa essere esercitata quando i suoi effetti entrano nell’ambito protetto dal diritto dell’Unione europea.
Il caso della poliziotta italiana
Il caso riguarda una candidata esclusa da un concorso per l’accesso alle forze di polizia italiane a causa di un piccolo tatuaggio nella parte inferiore della gamba. La normativa italiana vieta i tatuaggi visibili quando l’agente indossa l’uniforme. Allo stesso tempo, per determinate cerimonie ufficiali, l’uniforme femminile prevedeva gonna e scarpe tali da lasciare scoperta la zona interessata dal tatuaggio. È stata proprio la combinazione di queste regole a determinare l’esclusione della candidata.
Nelle conclusioni presentate dinanzi alla Corte di giustizia, l’Avvocata generale Tamara Ćapeta ha ritenuto che tale situazione determini una differenza di trattamento fondata sul sesso. Se la candidata fosse stata un uomo, infatti, il tatuaggio situato in quella parte della gamba sarebbe rimasto coperto dall’uniforme maschile e non avrebbe comportato l’esclusione dal concorso. L’aspetto più interessante riguarda però il modo in cui la questione è stata esaminata. L’Italia può certamente stabilire le regole per l’accesso alle proprie forze di polizia, e questo non è in discussione. Il punto diventa invece verificare se la misura adottata sia adeguata, necessaria e proporzionata rispetto all’obiettivo perseguito.
Le autorità italiane hanno richiamato ragioni legate alla tradizione, all’identità istituzionale e alla partecipazione alle cerimonie ufficiali. L’Avvocata generale, tuttavia, ha ritenuto che tali argomenti non fossero sufficienti a giustificare una conseguenza tanto grave quanto impedire definitivamente alla candidata di accedere alla carriera. Esistevano, inoltre, soluzioni meno restrittive. Una poliziotta avrebbe potuto, ad esempio, indossare i pantaloni anche in determinate cerimonie. Secondo le conclusioni, lo svantaggio subito dalla candidata, consistente nell’impossibilità di entrare nelle forze di polizia, risultava sproporzionato rispetto al beneficio essenzialmente simbolico derivante da quella specifica regola sull’uniforme.
Questo ragionamento merita attenzione anche da parte di chi sta seguendo l’attuale riforma della cittadinanza italiana.
Cosa ha a che fare tutto questo con la cittadinanza italiana
Più di quanto possa sembrare. Nel luglio 2026, la Corte costituzionale italiana ha sottoposto alla Corte di giustizia dell’Unione europea una questione pregiudiziale relativa all’articolo 3-bis della legge n. 91 del 1992, introdotto con la riforma della cittadinanza del 2025. La nuova disposizione prevede che, in determinate situazioni, persone nate all’estero e titolari di un’altra cittadinanza siano considerate come non aventi mai acquistato la cittadinanza italiana, salvo le eccezioni espressamente previste dalla legge. La regola riguarda anche persone nate prima dell’entrata in vigore della riforma.
La domanda sottoposta a Lussemburgo riguarda la compatibilità di una disciplina di questo tipo con gli articoli 9 del Trattato sull’Unione europea e 20 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea. La Corte costituzionale ha quindi sospeso i giudizi nazionali e rimesso formalmente la questione alla Corte di giustizia. Ci troviamo, ancora una volta, davanti a una materia che appartiene essenzialmente alla competenza nazionale. È l’Italia a definire chi siano i propri cittadini, ma il fatto che tale competenza appartenga allo Stato non significa necessariamente che il suo esercizio sia sottratto a qualsiasi controllo del diritto europeo.
È proprio qui che il caso della poliziotta tatuata diventa interessante.
Una finalità legittima non chiude la discussione
La riforma della cittadinanza è stata costruita, tra gli altri elementi, sull’idea che debba esistere un legame effettivo tra l’individuo e l’Italia. È possibile che la Corte di giustizia riconosca come legittimo l’obiettivo di introdurre limiti alla trasmissione della cittadinanza per discendenza. Il problema è che riconoscere la legittimità di un obiettivo non significa automaticamente considerare legittimo qualsiasi strumento utilizzato per raggiungerlo.
Anche nel caso della poliziotta l’Italia aveva richiamato esigenze legate alla tradizione, all’uniformità e all’identità delle forze di sicurezza. Nonostante ciò, l’analisi europea è andata oltre, concentrandosi sulla necessità concreta della misura adottata. Era davvero necessario escludere quella candidata per raggiungere l’obiettivo perseguito? Una logica simile potrebbe assumere rilievo anche nel dibattito sulla cittadinanza italiana. Anche ammettendo che l’Italia possa pretendere un legame più effettivo con i propri cittadini, resta da verificare se la soluzione scelta dal legislatore sia proporzionata.
Il punto più delicato riguarda chi era già nato
Questo è forse l’aspetto più importante della questione oggi sottoposta alla Corte di giustizia. L’articolo 3-bis non si limita alle nascite successive alla riforma. La stessa questione pregiudiziale fa espresso riferimento alle persone nate all’estero prima dell’entrata in vigore della nuova disposizione. Una persona può essere nata decenni prima della modifica legislativa, quando era in vigore un diverso regime di trasmissione della cittadinanza italiana per discendenza, e tuttavia la nuova legge può stabilire che, in determinate circostanze, quella stessa persona debba essere considerata come non avente mai acquistato la cittadinanza italiana.
Si tratta di una situazione molto diversa rispetto alla semplice introduzione di nuove condizioni per coloro che nasceranno dopo la riforma. Per questo motivo, la discussione a Lussemburgo non riguarda soltanto il potere dell’Italia di modificare per il futuro le proprie regole sulla cittadinanza. Riguarda anche gli effetti che una nuova disciplina può produrre su persone già nate quando era vigente un quadro normativo differente.
Esistevano soluzioni meno restrittive
Il caso della poliziotta è significativo proprio perché l’Avvocata generale non ha esaminato soltanto la finalità perseguita dallo Stato. Ha considerato anche l’esistenza di alternative in grado di raggiungere lo stesso obiettivo arrecando un pregiudizio minore alla persona interessata. Una domanda simile può emergere anche in materia di cittadinanza.
Se l’obiettivo era rafforzare il legame effettivo tra l’individuo e l’Italia, sarebbe stato possibile immaginare una riforma applicabile esclusivamente alle nascite successive. Avrebbero potuto essere previste norme transitorie più ampie o meccanismi capaci di tenere conto delle singole situazioni. Si sarebbero potuti valorizzare elementi quali la residenza in Italia, la conoscenza della lingua, i rapporti familiari o altri legami oggettivi. Ciò non significa affermare che il legislatore italiano fosse obbligato ad adottare una di queste soluzioni. Significa, però, che il principio di proporzionalità potrebbe imporre di verificare se la misura effettivamente scelta fosse davvero necessaria e se esistessero alternative meno gravose. È esattamente questo tipo di ragionamento che emerge nelle conclusioni dell’Avvocata generale nel caso della poliziotta.
La questione relativa alla stessa esistenza della cittadinanza
Vi è poi una questione ancora precedente e probabilmente più complessa. Occorrerà comprendere quale fosse la posizione giuridica di chi era nato prima della riforma. Se la cittadinanza iure sanguinis viene considerata una condizione acquisita fin dalla nascita, mentre il successivo riconoscimento amministrativo o giudiziario si limita a dichiarare una situazione già esistente, l’applicazione della nuova legge a queste persone assume un peso molto diverso.
In questo scenario, non si tratterebbe semplicemente di una persona che oggi tenta di acquistare una cittadinanza secondo nuove regole. Sarebbe invece in discussione il riconoscimento attuale di una condizione giuridica collegata a una nascita avvenuta molti anni prima. Se, al contrario, dovesse prevalere l’idea che tale posizione non fosse sufficientemente consolidata prima del riconoscimento, il margine di intervento del legislatore italiano potrebbe risultare più ampio. È proprio questa tensione a rendere particolarmente rilevante la questione sottoposta alla Corte di giustizia.
La stessa Corte davanti a due questioni molto diverse
I due casi non devono naturalmente essere confusi. Il procedimento relativo alla poliziotta riguarda una discriminazione fondata sul sesso nell’accesso a una funzione pubblica. La questione della cittadinanza riguarda invece il rapporto tra nazionalità italiana e cittadinanza dell’Unione europea. I fondamenti giuridici sono diversi. È inoltre importante ricordare che, nel caso della poliziotta, ciò che è stato reso pubblico sono le conclusioni dell’Avvocata generale. La Corte di giustizia dovrà ancora pronunciare la propria decisione.
Per questo motivo, il caso non consente di anticipare quale sarà la risposta di Lussemburgo sulla cittadinanza italiana. L’interesse sta piuttosto nel modo in cui il diritto europeo esamina l’esercizio delle competenze nazionali. Una materia può continuare ad appartenere allo Stato e, allo stesso tempo, essere soggetta ai limiti derivanti dal diritto dell’Unione quando le conseguenze prodotte superano la sfera esclusivamente nazionale.
Cosa potrà dire Lussemburgo sulla cittadinanza italiana
La competenza dell’Italia a stabilire le proprie regole in materia di nazionalità non viene semplicemente sottratta allo Stato né trasferita all’Unione europea. La questione è più specifica. Occorrerà stabilire fino a che punto tale competenza possa essere esercitata quando la legislazione nazionale incide su una condizione dalla quale deriva anche la cittadinanza dell’Unione europea.
Il caso della poliziotta tatuata non offre una risposta, ma fornisce una prospettiva interessante sul tipo di controllo che la Corte di giustizia può esercitare. Non basta chiedersi se l’Italia avesse la competenza per legiferare. Sarà necessario verificare fino a che punto potesse spingersi nell’esercizio di tale competenza e se le conseguenze scelte dal legislatore rispettino i limiti imposti dal diritto europeo.
Ora ci si attende che la giustizia europea prevalga sugli interessi politici e amministrativi dello Stato e riaffermi che la cittadinanza non può essere ridotta a una scelta di convenienza legislativa quando sono in gioco diritti costruiti sotto un precedente ordine giuridico.
Il primo passo verso il riconoscimento
Ogni caso richiede una strategia giuridica specifica.

Il primo passo verso il riconoscimento
Ogni caso richiede una strategia giuridica specifica.

Il primo passo verso il riconoscimento
Ogni caso richiede una strategia giuridica specifica.

Il caso della poliziotta tatuata e ciò che la Corte di giustizia dell’Unione europea può dire sui limiti dell’Italia in materia di cittadinanza italiana

Un piccolo tatuaggio sulla gamba di una candidata alla Polizia italiana può sembrare del tutto estraneo al tema della cittadinanza italiana per discendenza. Eppure, oggi, entrambe le questioni si trovano davanti alla stessa istituzione europea, la Corte di giustizia dell’Unione europea, e presentano un punto di contatto giuridicamente rilevante. In entrambi i casi, l’Italia esercita una competenza che le appartiene. Nel primo, organizza le proprie forze di polizia e stabilisce i requisiti per l’accesso e l’utilizzo dell’uniforme. Nel secondo, disciplina le regole relative all’acquisto della cittadinanza italiana. La questione, tuttavia, è comprendere fino a che punto tale competenza nazionale possa essere esercitata quando i suoi effetti entrano nell’ambito protetto dal diritto dell’Unione europea.
Il caso della poliziotta italiana
Il caso riguarda una candidata esclusa da un concorso per l’accesso alle forze di polizia italiane a causa di un piccolo tatuaggio nella parte inferiore della gamba. La normativa italiana vieta i tatuaggi visibili quando l’agente indossa l’uniforme. Allo stesso tempo, per determinate cerimonie ufficiali, l’uniforme femminile prevedeva gonna e scarpe tali da lasciare scoperta la zona interessata dal tatuaggio. È stata proprio la combinazione di queste regole a determinare l’esclusione della candidata.
Nelle conclusioni presentate dinanzi alla Corte di giustizia, l’Avvocata generale Tamara Ćapeta ha ritenuto che tale situazione determini una differenza di trattamento fondata sul sesso. Se la candidata fosse stata un uomo, infatti, il tatuaggio situato in quella parte della gamba sarebbe rimasto coperto dall’uniforme maschile e non avrebbe comportato l’esclusione dal concorso. L’aspetto più interessante riguarda però il modo in cui la questione è stata esaminata. L’Italia può certamente stabilire le regole per l’accesso alle proprie forze di polizia, e questo non è in discussione. Il punto diventa invece verificare se la misura adottata sia adeguata, necessaria e proporzionata rispetto all’obiettivo perseguito.
Le autorità italiane hanno richiamato ragioni legate alla tradizione, all’identità istituzionale e alla partecipazione alle cerimonie ufficiali. L’Avvocata generale, tuttavia, ha ritenuto che tali argomenti non fossero sufficienti a giustificare una conseguenza tanto grave quanto impedire definitivamente alla candidata di accedere alla carriera. Esistevano, inoltre, soluzioni meno restrittive. Una poliziotta avrebbe potuto, ad esempio, indossare i pantaloni anche in determinate cerimonie. Secondo le conclusioni, lo svantaggio subito dalla candidata, consistente nell’impossibilità di entrare nelle forze di polizia, risultava sproporzionato rispetto al beneficio essenzialmente simbolico derivante da quella specifica regola sull’uniforme.
Questo ragionamento merita attenzione anche da parte di chi sta seguendo l’attuale riforma della cittadinanza italiana.
Cosa ha a che fare tutto questo con la cittadinanza italiana
Più di quanto possa sembrare. Nel luglio 2026, la Corte costituzionale italiana ha sottoposto alla Corte di giustizia dell’Unione europea una questione pregiudiziale relativa all’articolo 3-bis della legge n. 91 del 1992, introdotto con la riforma della cittadinanza del 2025. La nuova disposizione prevede che, in determinate situazioni, persone nate all’estero e titolari di un’altra cittadinanza siano considerate come non aventi mai acquistato la cittadinanza italiana, salvo le eccezioni espressamente previste dalla legge. La regola riguarda anche persone nate prima dell’entrata in vigore della riforma.
La domanda sottoposta a Lussemburgo riguarda la compatibilità di una disciplina di questo tipo con gli articoli 9 del Trattato sull’Unione europea e 20 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea. La Corte costituzionale ha quindi sospeso i giudizi nazionali e rimesso formalmente la questione alla Corte di giustizia. Ci troviamo, ancora una volta, davanti a una materia che appartiene essenzialmente alla competenza nazionale. È l’Italia a definire chi siano i propri cittadini, ma il fatto che tale competenza appartenga allo Stato non significa necessariamente che il suo esercizio sia sottratto a qualsiasi controllo del diritto europeo.
È proprio qui che il caso della poliziotta tatuata diventa interessante.
Una finalità legittima non chiude la discussione
La riforma della cittadinanza è stata costruita, tra gli altri elementi, sull’idea che debba esistere un legame effettivo tra l’individuo e l’Italia. È possibile che la Corte di giustizia riconosca come legittimo l’obiettivo di introdurre limiti alla trasmissione della cittadinanza per discendenza. Il problema è che riconoscere la legittimità di un obiettivo non significa automaticamente considerare legittimo qualsiasi strumento utilizzato per raggiungerlo.
Anche nel caso della poliziotta l’Italia aveva richiamato esigenze legate alla tradizione, all’uniformità e all’identità delle forze di sicurezza. Nonostante ciò, l’analisi europea è andata oltre, concentrandosi sulla necessità concreta della misura adottata. Era davvero necessario escludere quella candidata per raggiungere l’obiettivo perseguito? Una logica simile potrebbe assumere rilievo anche nel dibattito sulla cittadinanza italiana. Anche ammettendo che l’Italia possa pretendere un legame più effettivo con i propri cittadini, resta da verificare se la soluzione scelta dal legislatore sia proporzionata.
Il punto più delicato riguarda chi era già nato
Questo è forse l’aspetto più importante della questione oggi sottoposta alla Corte di giustizia. L’articolo 3-bis non si limita alle nascite successive alla riforma. La stessa questione pregiudiziale fa espresso riferimento alle persone nate all’estero prima dell’entrata in vigore della nuova disposizione. Una persona può essere nata decenni prima della modifica legislativa, quando era in vigore un diverso regime di trasmissione della cittadinanza italiana per discendenza, e tuttavia la nuova legge può stabilire che, in determinate circostanze, quella stessa persona debba essere considerata come non avente mai acquistato la cittadinanza italiana.
Si tratta di una situazione molto diversa rispetto alla semplice introduzione di nuove condizioni per coloro che nasceranno dopo la riforma. Per questo motivo, la discussione a Lussemburgo non riguarda soltanto il potere dell’Italia di modificare per il futuro le proprie regole sulla cittadinanza. Riguarda anche gli effetti che una nuova disciplina può produrre su persone già nate quando era vigente un quadro normativo differente.
Esistevano soluzioni meno restrittive
Il caso della poliziotta è significativo proprio perché l’Avvocata generale non ha esaminato soltanto la finalità perseguita dallo Stato. Ha considerato anche l’esistenza di alternative in grado di raggiungere lo stesso obiettivo arrecando un pregiudizio minore alla persona interessata. Una domanda simile può emergere anche in materia di cittadinanza.
Se l’obiettivo era rafforzare il legame effettivo tra l’individuo e l’Italia, sarebbe stato possibile immaginare una riforma applicabile esclusivamente alle nascite successive. Avrebbero potuto essere previste norme transitorie più ampie o meccanismi capaci di tenere conto delle singole situazioni. Si sarebbero potuti valorizzare elementi quali la residenza in Italia, la conoscenza della lingua, i rapporti familiari o altri legami oggettivi. Ciò non significa affermare che il legislatore italiano fosse obbligato ad adottare una di queste soluzioni. Significa, però, che il principio di proporzionalità potrebbe imporre di verificare se la misura effettivamente scelta fosse davvero necessaria e se esistessero alternative meno gravose. È esattamente questo tipo di ragionamento che emerge nelle conclusioni dell’Avvocata generale nel caso della poliziotta.
La questione relativa alla stessa esistenza della cittadinanza
Vi è poi una questione ancora precedente e probabilmente più complessa. Occorrerà comprendere quale fosse la posizione giuridica di chi era nato prima della riforma. Se la cittadinanza iure sanguinis viene considerata una condizione acquisita fin dalla nascita, mentre il successivo riconoscimento amministrativo o giudiziario si limita a dichiarare una situazione già esistente, l’applicazione della nuova legge a queste persone assume un peso molto diverso.
In questo scenario, non si tratterebbe semplicemente di una persona che oggi tenta di acquistare una cittadinanza secondo nuove regole. Sarebbe invece in discussione il riconoscimento attuale di una condizione giuridica collegata a una nascita avvenuta molti anni prima. Se, al contrario, dovesse prevalere l’idea che tale posizione non fosse sufficientemente consolidata prima del riconoscimento, il margine di intervento del legislatore italiano potrebbe risultare più ampio. È proprio questa tensione a rendere particolarmente rilevante la questione sottoposta alla Corte di giustizia.
La stessa Corte davanti a due questioni molto diverse
I due casi non devono naturalmente essere confusi. Il procedimento relativo alla poliziotta riguarda una discriminazione fondata sul sesso nell’accesso a una funzione pubblica. La questione della cittadinanza riguarda invece il rapporto tra nazionalità italiana e cittadinanza dell’Unione europea. I fondamenti giuridici sono diversi. È inoltre importante ricordare che, nel caso della poliziotta, ciò che è stato reso pubblico sono le conclusioni dell’Avvocata generale. La Corte di giustizia dovrà ancora pronunciare la propria decisione.
Per questo motivo, il caso non consente di anticipare quale sarà la risposta di Lussemburgo sulla cittadinanza italiana. L’interesse sta piuttosto nel modo in cui il diritto europeo esamina l’esercizio delle competenze nazionali. Una materia può continuare ad appartenere allo Stato e, allo stesso tempo, essere soggetta ai limiti derivanti dal diritto dell’Unione quando le conseguenze prodotte superano la sfera esclusivamente nazionale.
Cosa potrà dire Lussemburgo sulla cittadinanza italiana
La competenza dell’Italia a stabilire le proprie regole in materia di nazionalità non viene semplicemente sottratta allo Stato né trasferita all’Unione europea. La questione è più specifica. Occorrerà stabilire fino a che punto tale competenza possa essere esercitata quando la legislazione nazionale incide su una condizione dalla quale deriva anche la cittadinanza dell’Unione europea.
Il caso della poliziotta tatuata non offre una risposta, ma fornisce una prospettiva interessante sul tipo di controllo che la Corte di giustizia può esercitare. Non basta chiedersi se l’Italia avesse la competenza per legiferare. Sarà necessario verificare fino a che punto potesse spingersi nell’esercizio di tale competenza e se le conseguenze scelte dal legislatore rispettino i limiti imposti dal diritto europeo.
Ora ci si attende che la giustizia europea prevalga sugli interessi politici e amministrativi dello Stato e riaffermi che la cittadinanza non può essere ridotta a una scelta di convenienza legislativa quando sono in gioco diritti costruiti sotto un precedente ordine giuridico.
Il primo passo verso il riconoscimento
Ogni caso richiede una strategia giuridica specifica.

Il primo passo verso il riconoscimento
Ogni caso richiede una strategia giuridica specifica.

Il primo passo verso il riconoscimento
Ogni caso richiede una strategia giuridica specifica.

Il caso della poliziotta tatuata e ciò che la Corte di giustizia dell’Unione europea può dire sui limiti dell’Italia in materia di cittadinanza italiana

Un piccolo tatuaggio sulla gamba di una candidata alla Polizia italiana può sembrare del tutto estraneo al tema della cittadinanza italiana per discendenza. Eppure, oggi, entrambe le questioni si trovano davanti alla stessa istituzione europea, la Corte di giustizia dell’Unione europea, e presentano un punto di contatto giuridicamente rilevante. In entrambi i casi, l’Italia esercita una competenza che le appartiene. Nel primo, organizza le proprie forze di polizia e stabilisce i requisiti per l’accesso e l’utilizzo dell’uniforme. Nel secondo, disciplina le regole relative all’acquisto della cittadinanza italiana. La questione, tuttavia, è comprendere fino a che punto tale competenza nazionale possa essere esercitata quando i suoi effetti entrano nell’ambito protetto dal diritto dell’Unione europea.
Il caso della poliziotta italiana
Il caso riguarda una candidata esclusa da un concorso per l’accesso alle forze di polizia italiane a causa di un piccolo tatuaggio nella parte inferiore della gamba. La normativa italiana vieta i tatuaggi visibili quando l’agente indossa l’uniforme. Allo stesso tempo, per determinate cerimonie ufficiali, l’uniforme femminile prevedeva gonna e scarpe tali da lasciare scoperta la zona interessata dal tatuaggio. È stata proprio la combinazione di queste regole a determinare l’esclusione della candidata.
Nelle conclusioni presentate dinanzi alla Corte di giustizia, l’Avvocata generale Tamara Ćapeta ha ritenuto che tale situazione determini una differenza di trattamento fondata sul sesso. Se la candidata fosse stata un uomo, infatti, il tatuaggio situato in quella parte della gamba sarebbe rimasto coperto dall’uniforme maschile e non avrebbe comportato l’esclusione dal concorso. L’aspetto più interessante riguarda però il modo in cui la questione è stata esaminata. L’Italia può certamente stabilire le regole per l’accesso alle proprie forze di polizia, e questo non è in discussione. Il punto diventa invece verificare se la misura adottata sia adeguata, necessaria e proporzionata rispetto all’obiettivo perseguito.
Le autorità italiane hanno richiamato ragioni legate alla tradizione, all’identità istituzionale e alla partecipazione alle cerimonie ufficiali. L’Avvocata generale, tuttavia, ha ritenuto che tali argomenti non fossero sufficienti a giustificare una conseguenza tanto grave quanto impedire definitivamente alla candidata di accedere alla carriera. Esistevano, inoltre, soluzioni meno restrittive. Una poliziotta avrebbe potuto, ad esempio, indossare i pantaloni anche in determinate cerimonie. Secondo le conclusioni, lo svantaggio subito dalla candidata, consistente nell’impossibilità di entrare nelle forze di polizia, risultava sproporzionato rispetto al beneficio essenzialmente simbolico derivante da quella specifica regola sull’uniforme.
Questo ragionamento merita attenzione anche da parte di chi sta seguendo l’attuale riforma della cittadinanza italiana.
Cosa ha a che fare tutto questo con la cittadinanza italiana
Più di quanto possa sembrare. Nel luglio 2026, la Corte costituzionale italiana ha sottoposto alla Corte di giustizia dell’Unione europea una questione pregiudiziale relativa all’articolo 3-bis della legge n. 91 del 1992, introdotto con la riforma della cittadinanza del 2025. La nuova disposizione prevede che, in determinate situazioni, persone nate all’estero e titolari di un’altra cittadinanza siano considerate come non aventi mai acquistato la cittadinanza italiana, salvo le eccezioni espressamente previste dalla legge. La regola riguarda anche persone nate prima dell’entrata in vigore della riforma.
La domanda sottoposta a Lussemburgo riguarda la compatibilità di una disciplina di questo tipo con gli articoli 9 del Trattato sull’Unione europea e 20 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea. La Corte costituzionale ha quindi sospeso i giudizi nazionali e rimesso formalmente la questione alla Corte di giustizia. Ci troviamo, ancora una volta, davanti a una materia che appartiene essenzialmente alla competenza nazionale. È l’Italia a definire chi siano i propri cittadini, ma il fatto che tale competenza appartenga allo Stato non significa necessariamente che il suo esercizio sia sottratto a qualsiasi controllo del diritto europeo.
È proprio qui che il caso della poliziotta tatuata diventa interessante.
Una finalità legittima non chiude la discussione
La riforma della cittadinanza è stata costruita, tra gli altri elementi, sull’idea che debba esistere un legame effettivo tra l’individuo e l’Italia. È possibile che la Corte di giustizia riconosca come legittimo l’obiettivo di introdurre limiti alla trasmissione della cittadinanza per discendenza. Il problema è che riconoscere la legittimità di un obiettivo non significa automaticamente considerare legittimo qualsiasi strumento utilizzato per raggiungerlo.
Anche nel caso della poliziotta l’Italia aveva richiamato esigenze legate alla tradizione, all’uniformità e all’identità delle forze di sicurezza. Nonostante ciò, l’analisi europea è andata oltre, concentrandosi sulla necessità concreta della misura adottata. Era davvero necessario escludere quella candidata per raggiungere l’obiettivo perseguito? Una logica simile potrebbe assumere rilievo anche nel dibattito sulla cittadinanza italiana. Anche ammettendo che l’Italia possa pretendere un legame più effettivo con i propri cittadini, resta da verificare se la soluzione scelta dal legislatore sia proporzionata.
Il punto più delicato riguarda chi era già nato
Questo è forse l’aspetto più importante della questione oggi sottoposta alla Corte di giustizia. L’articolo 3-bis non si limita alle nascite successive alla riforma. La stessa questione pregiudiziale fa espresso riferimento alle persone nate all’estero prima dell’entrata in vigore della nuova disposizione. Una persona può essere nata decenni prima della modifica legislativa, quando era in vigore un diverso regime di trasmissione della cittadinanza italiana per discendenza, e tuttavia la nuova legge può stabilire che, in determinate circostanze, quella stessa persona debba essere considerata come non avente mai acquistato la cittadinanza italiana.
Si tratta di una situazione molto diversa rispetto alla semplice introduzione di nuove condizioni per coloro che nasceranno dopo la riforma. Per questo motivo, la discussione a Lussemburgo non riguarda soltanto il potere dell’Italia di modificare per il futuro le proprie regole sulla cittadinanza. Riguarda anche gli effetti che una nuova disciplina può produrre su persone già nate quando era vigente un quadro normativo differente.
Esistevano soluzioni meno restrittive
Il caso della poliziotta è significativo proprio perché l’Avvocata generale non ha esaminato soltanto la finalità perseguita dallo Stato. Ha considerato anche l’esistenza di alternative in grado di raggiungere lo stesso obiettivo arrecando un pregiudizio minore alla persona interessata. Una domanda simile può emergere anche in materia di cittadinanza.
Se l’obiettivo era rafforzare il legame effettivo tra l’individuo e l’Italia, sarebbe stato possibile immaginare una riforma applicabile esclusivamente alle nascite successive. Avrebbero potuto essere previste norme transitorie più ampie o meccanismi capaci di tenere conto delle singole situazioni. Si sarebbero potuti valorizzare elementi quali la residenza in Italia, la conoscenza della lingua, i rapporti familiari o altri legami oggettivi. Ciò non significa affermare che il legislatore italiano fosse obbligato ad adottare una di queste soluzioni. Significa, però, che il principio di proporzionalità potrebbe imporre di verificare se la misura effettivamente scelta fosse davvero necessaria e se esistessero alternative meno gravose. È esattamente questo tipo di ragionamento che emerge nelle conclusioni dell’Avvocata generale nel caso della poliziotta.
La questione relativa alla stessa esistenza della cittadinanza
Vi è poi una questione ancora precedente e probabilmente più complessa. Occorrerà comprendere quale fosse la posizione giuridica di chi era nato prima della riforma. Se la cittadinanza iure sanguinis viene considerata una condizione acquisita fin dalla nascita, mentre il successivo riconoscimento amministrativo o giudiziario si limita a dichiarare una situazione già esistente, l’applicazione della nuova legge a queste persone assume un peso molto diverso.
In questo scenario, non si tratterebbe semplicemente di una persona che oggi tenta di acquistare una cittadinanza secondo nuove regole. Sarebbe invece in discussione il riconoscimento attuale di una condizione giuridica collegata a una nascita avvenuta molti anni prima. Se, al contrario, dovesse prevalere l’idea che tale posizione non fosse sufficientemente consolidata prima del riconoscimento, il margine di intervento del legislatore italiano potrebbe risultare più ampio. È proprio questa tensione a rendere particolarmente rilevante la questione sottoposta alla Corte di giustizia.
La stessa Corte davanti a due questioni molto diverse
I due casi non devono naturalmente essere confusi. Il procedimento relativo alla poliziotta riguarda una discriminazione fondata sul sesso nell’accesso a una funzione pubblica. La questione della cittadinanza riguarda invece il rapporto tra nazionalità italiana e cittadinanza dell’Unione europea. I fondamenti giuridici sono diversi. È inoltre importante ricordare che, nel caso della poliziotta, ciò che è stato reso pubblico sono le conclusioni dell’Avvocata generale. La Corte di giustizia dovrà ancora pronunciare la propria decisione.
Per questo motivo, il caso non consente di anticipare quale sarà la risposta di Lussemburgo sulla cittadinanza italiana. L’interesse sta piuttosto nel modo in cui il diritto europeo esamina l’esercizio delle competenze nazionali. Una materia può continuare ad appartenere allo Stato e, allo stesso tempo, essere soggetta ai limiti derivanti dal diritto dell’Unione quando le conseguenze prodotte superano la sfera esclusivamente nazionale.
Cosa potrà dire Lussemburgo sulla cittadinanza italiana
La competenza dell’Italia a stabilire le proprie regole in materia di nazionalità non viene semplicemente sottratta allo Stato né trasferita all’Unione europea. La questione è più specifica. Occorrerà stabilire fino a che punto tale competenza possa essere esercitata quando la legislazione nazionale incide su una condizione dalla quale deriva anche la cittadinanza dell’Unione europea.
Il caso della poliziotta tatuata non offre una risposta, ma fornisce una prospettiva interessante sul tipo di controllo che la Corte di giustizia può esercitare. Non basta chiedersi se l’Italia avesse la competenza per legiferare. Sarà necessario verificare fino a che punto potesse spingersi nell’esercizio di tale competenza e se le conseguenze scelte dal legislatore rispettino i limiti imposti dal diritto europeo.
Ora ci si attende che la giustizia europea prevalga sugli interessi politici e amministrativi dello Stato e riaffermi che la cittadinanza non può essere ridotta a una scelta di convenienza legislativa quando sono in gioco diritti costruiti sotto un precedente ordine giuridico.
Il primo passo verso il riconoscimento
Ogni caso richiede una strategia giuridica specifica.

Il primo passo verso il riconoscimento
Ogni caso richiede una strategia giuridica specifica.

Il primo passo verso il riconoscimento
Ogni caso richiede una strategia giuridica specifica.


