La fine della “Minor Issue” e i limiti dell’interpretazione dello Stato

Per decenni, nel riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis, la naturalizzazione straniera dell’ascendente italiano avvenuta dopo la nascita del figlio non era considerata automaticamente idonea a interrompere la trasmissione della cittadinanza quando il figlio era nato all’estero ed era già, dalla nascita, cittadino italiano iure sanguinis e cittadino straniero iure soli.

Negli ultimi anni questo principio era stato messo in discussione.

Con alcune pronunce della Corte di Cassazione, e in particolare con l’ordinanza n. 17161/2023, si era affermata un’interpretazione degli articoli 7 e 12 della legge n. 555/1912 secondo la quale la naturalizzazione straniera del genitore convivente, intervenuta durante la minore età del figlio, poteva determinare anche per quest’ultimo la perdita della cittadinanza italiana.

Le conseguenze sono state concrete.

Il 3 ottobre 2024, il Ministero dell’Interno aveva recepito tale orientamento con la circolare prot. n. 43347, trasferendolo dalla giurisprudenza alla prassi amministrativa. Da quel momento, la cosiddetta Minor Issue è diventata un elemento determinante nell’esame di numerose domande di riconoscimento della cittadinanza italiana.

Ciò che per decenni non aveva impedito il riconoscimento della cittadinanza ha così iniziato a interrompere le linee di trasmissione e a costituire motivo di rigetto delle domande.

La Corte di Cassazione supera il precedente orientamento

La questione è stata successivamente sottoposta alle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, la composizione chiamata a risolvere i contrasti interpretativi più rilevanti e a garantire un indirizzo uniforme nell’applicazione del diritto.

Con la sentenza n. 24045 del 26 luglio 2026, la Corte di Cassazione, nella sua composizione a Sezioni Unite, ha superato il precedente orientamento.

Il principio affermato è particolarmente importante.

Il minore nato all’estero da cittadino italiano, che abbia acquisito dalla nascita tanto la cittadinanza italiana iure sanguinisquanto quella dello Stato di nascita iure soli, conserva la cittadinanza italiana anche quando il genitore italiano perda successivamente la propria cittadinanza per naturalizzazione.

Secondo le Sezioni Unite, gli articoli 7 e 12 della legge n. 555/1912 disciplinano situazioni differenti e autonome. Non è quindi possibile utilizzare l’articolo 12 per privare della cittadinanza chi rientra nella diversa fattispecie disciplinata dall’articolo 7.

La conseguenza è netta.

La naturalizzazione del genitore non interrompe, in queste circostanze, la linea di trasmissione della cittadinanza italiana.

Ora è lo stesso Ministero dell’Interno a cambiare orientamento

Questo è probabilmente l’aspetto più significativo dell’intera vicenda.

Il 10 agosto 2026, poche settimane dopo la decisione delle Sezioni Unite, il Ministero dell’Interno ha emanato una nuova circolare, avente ad oggetto proprio il riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis, il rapporto tra gli articoli 7 e 12 della legge n. 555/1912 e le nuove linee interpretative dettate dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione.

Non si tratta quindi più soltanto degli effetti di una nuova sentenza.

È la stessa Amministrazione dello Stato che aveva recepito il precedente orientamento nel 2024 a considerarlo oggi superato.

La nuova circolare dispone infatti l’adeguamento dell’azione amministrativa al principio affermato dalle Sezioni Unite.

Il passaggio è particolarmente significativo perché dimostra quanto possa essere provvisoria un’interpretazione dello Stato, anche quando questa venga formalizzata attraverso una circolare ministeriale e produca conseguenze concrete sulla vita e sui diritti delle persone.

E chi ha già ricevuto un diniego

La questione assume ancora maggiore importanza per coloro che, nel frattempo, hanno ricevuto un provvedimento negativo proprio in applicazione dell’orientamento oggi superato.

La nuova circolare ministeriale affronta espressamente anche queste situazioni.

Per i procedimenti già conclusi negativamente, gli interessati possono presentare una nuova domanda, che dovrà essere valutata secondo la normativa attualmente vigente.

Ma il Ministero distingue il caso in cui il precedente diniego fosse fondato esclusivamente sulla precedente interpretazione degli articoli 7 e 12 della legge n. 555/1912, oggi superata dalle Sezioni Unite.

In questa situazione è prevista la possibilità di chiedere il riesame della domanda originaria.

La distinzione è particolarmente rilevante perché, in caso di riesame, deve essere considerato il quadro normativo applicabile al momento della presentazione della domanda originaria.

Questo significa che il superamento della Minor Issue non produce effetti soltanto per il futuro.

Lo stesso Stato riconosce la necessità di creare una strada per riesaminare decisioni negative adottate sulla base di un’interpretazione che oggi considera superata.

Quando la posizione dello Stato non rappresenta l’ultima parola

Questa vicenda offre una riflessione che va ben oltre la Minor Issue.

Per un determinato periodo, un orientamento giurisprudenziale relativamente recente è stato recepito dall’Amministrazione italiana e trasformato in criterio operativo per il riconoscimento della cittadinanza.

Consolati, Comuni e uffici pubblici hanno dovuto applicarlo.

Persone che, secondo l’interpretazione precedentemente consolidata, avrebbero potuto ottenere il riconoscimento della cittadinanza si sono trovate improvvisamente davanti a una linea di trasmissione considerata interrotta.

Oggi quello stesso orientamento viene superato dalla Corte di Cassazione e, conseguentemente, abbandonato dalla stessa Amministrazione che lo aveva recepito.

La vicenda dimostra, ancora una volta, che la posizione dello Stato in un determinato momento storico non rappresenta necessariamente l’ultima parola sul contenuto di un diritto.

Questo assume ancora maggiore rilevanza quando determinate decisioni statali rispondono anche a esigenze politiche, amministrative o contingenti che non necessariamente coincidono con la corretta interpretazione dei principi giuridici, costituzionali e della stessa evoluzione storica dell’istituto della cittadinanza.

L’Amministrazione rimane sottoposta alla legge. La legge rimane sottoposta alla Costituzione. E l’intero sistema rimane soggetto al controllo della giurisdizione e, quando applicabile, del diritto dell’Unione europea.

È proprio questo sistema di controlli che impedisce che una determinata interpretazione dello Stato diventi definitiva semplicemente perché, in un certo momento, è stata imposta e applicata.

La discussione sulla cittadinanza iure sanguinis non finisce qui

È necessario, naturalmente, distinguere le diverse questioni.

La decisione sulla Minor Issue non determina automaticamente l’invalidità delle nuove limitazioni alla cittadinanza italiana iure sanguinis introdotte nel 2025. Si tratta di questioni giuridicamente differenti, che dovranno essere valutate autonomamente dai giudici competenti.

Ma ciò che è accaduto rappresenta un precedente significativo sotto un altro profilo.

Un’interpretazione adottata dalla giurisprudenza, successivamente recepita dal Ministero e concretamente applicata dall’Amministrazione è stata riesaminata, superata dalla Corte di Cassazione e infine abbandonata dallo stesso Ministero dell’Interno.

Nel frattempo, però, quella interpretazione ha prodotto conseguenze. Ha determinato dinieghi, ha imposto nuovi procedimenti e ha costretto persone e famiglie a sostenere tempi, costi e attività ulteriori per difendere una posizione giuridica che, fino a pochi anni prima, non era stata messa in discussione negli stessi termini.

È ragionevole attendersi che anche altre limitazioni recentemente introdotte in materia di cittadinanza italiana iure sanguinis continuino a essere sottoposte al controllo della giustizia.

Alcune potranno resistere. Altre potranno essere reinterpretate, ridimensionate o eventualmente private di efficacia qualora risultassero incompatibili con la Costituzione, con il diritto dell’Unione europea o con altri principi superiori dell’ordinamento.

La vicenda della Minor Issue dimostra quindi qualcosa di essenziale.

Lo Stato può adottare un’interpretazione e può imporne l’applicazione ai propri uffici. Può persino negare, sulla base di quella interpretazione, un diritto che per decenni era stato riconosciuto. Ma questo non significa che quella posizione sia definitiva.

La giustizia conserva il compito di verificarne la legittimità.

E il fatto che oggi sia lo stesso Ministero dell’Interno a superare il proprio precedente orientamento e a disciplinare le conseguenze dei dinieghi adottati nel frattempo rende questa conclusione ancora più evidente.

Il primo passo verso il riconoscimento

Ogni caso richiede una strategia giuridica specifica.

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Il primo passo verso il riconoscimento

Ogni caso richiede una strategia giuridica specifica.

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Il primo passo verso il riconoscimento

Ogni caso richiede una strategia giuridica specifica.

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La fine della “Minor Issue” e i limiti dell’interpretazione dello Stato

Per decenni, nel riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis, la naturalizzazione straniera dell’ascendente italiano avvenuta dopo la nascita del figlio non era considerata automaticamente idonea a interrompere la trasmissione della cittadinanza quando il figlio era nato all’estero ed era già, dalla nascita, cittadino italiano iure sanguinis e cittadino straniero iure soli.

Negli ultimi anni questo principio era stato messo in discussione.

Con alcune pronunce della Corte di Cassazione, e in particolare con l’ordinanza n. 17161/2023, si era affermata un’interpretazione degli articoli 7 e 12 della legge n. 555/1912 secondo la quale la naturalizzazione straniera del genitore convivente, intervenuta durante la minore età del figlio, poteva determinare anche per quest’ultimo la perdita della cittadinanza italiana.

Le conseguenze sono state concrete.

Il 3 ottobre 2024, il Ministero dell’Interno aveva recepito tale orientamento con la circolare prot. n. 43347, trasferendolo dalla giurisprudenza alla prassi amministrativa. Da quel momento, la cosiddetta Minor Issue è diventata un elemento determinante nell’esame di numerose domande di riconoscimento della cittadinanza italiana.

Ciò che per decenni non aveva impedito il riconoscimento della cittadinanza ha così iniziato a interrompere le linee di trasmissione e a costituire motivo di rigetto delle domande.

La Corte di Cassazione supera il precedente orientamento

La questione è stata successivamente sottoposta alle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, la composizione chiamata a risolvere i contrasti interpretativi più rilevanti e a garantire un indirizzo uniforme nell’applicazione del diritto.

Con la sentenza n. 24045 del 26 luglio 2026, la Corte di Cassazione, nella sua composizione a Sezioni Unite, ha superato il precedente orientamento.

Il principio affermato è particolarmente importante.

Il minore nato all’estero da cittadino italiano, che abbia acquisito dalla nascita tanto la cittadinanza italiana iure sanguinisquanto quella dello Stato di nascita iure soli, conserva la cittadinanza italiana anche quando il genitore italiano perda successivamente la propria cittadinanza per naturalizzazione.

Secondo le Sezioni Unite, gli articoli 7 e 12 della legge n. 555/1912 disciplinano situazioni differenti e autonome. Non è quindi possibile utilizzare l’articolo 12 per privare della cittadinanza chi rientra nella diversa fattispecie disciplinata dall’articolo 7.

La conseguenza è netta.

La naturalizzazione del genitore non interrompe, in queste circostanze, la linea di trasmissione della cittadinanza italiana.

Ora è lo stesso Ministero dell’Interno a cambiare orientamento

Questo è probabilmente l’aspetto più significativo dell’intera vicenda.

Il 10 agosto 2026, poche settimane dopo la decisione delle Sezioni Unite, il Ministero dell’Interno ha emanato una nuova circolare, avente ad oggetto proprio il riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis, il rapporto tra gli articoli 7 e 12 della legge n. 555/1912 e le nuove linee interpretative dettate dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione.

Non si tratta quindi più soltanto degli effetti di una nuova sentenza.

È la stessa Amministrazione dello Stato che aveva recepito il precedente orientamento nel 2024 a considerarlo oggi superato.

La nuova circolare dispone infatti l’adeguamento dell’azione amministrativa al principio affermato dalle Sezioni Unite.

Il passaggio è particolarmente significativo perché dimostra quanto possa essere provvisoria un’interpretazione dello Stato, anche quando questa venga formalizzata attraverso una circolare ministeriale e produca conseguenze concrete sulla vita e sui diritti delle persone.

E chi ha già ricevuto un diniego

La questione assume ancora maggiore importanza per coloro che, nel frattempo, hanno ricevuto un provvedimento negativo proprio in applicazione dell’orientamento oggi superato.

La nuova circolare ministeriale affronta espressamente anche queste situazioni.

Per i procedimenti già conclusi negativamente, gli interessati possono presentare una nuova domanda, che dovrà essere valutata secondo la normativa attualmente vigente.

Ma il Ministero distingue il caso in cui il precedente diniego fosse fondato esclusivamente sulla precedente interpretazione degli articoli 7 e 12 della legge n. 555/1912, oggi superata dalle Sezioni Unite.

In questa situazione è prevista la possibilità di chiedere il riesame della domanda originaria.

La distinzione è particolarmente rilevante perché, in caso di riesame, deve essere considerato il quadro normativo applicabile al momento della presentazione della domanda originaria.

Questo significa che il superamento della Minor Issue non produce effetti soltanto per il futuro.

Lo stesso Stato riconosce la necessità di creare una strada per riesaminare decisioni negative adottate sulla base di un’interpretazione che oggi considera superata.

Quando la posizione dello Stato non rappresenta l’ultima parola

Questa vicenda offre una riflessione che va ben oltre la Minor Issue.

Per un determinato periodo, un orientamento giurisprudenziale relativamente recente è stato recepito dall’Amministrazione italiana e trasformato in criterio operativo per il riconoscimento della cittadinanza.

Consolati, Comuni e uffici pubblici hanno dovuto applicarlo.

Persone che, secondo l’interpretazione precedentemente consolidata, avrebbero potuto ottenere il riconoscimento della cittadinanza si sono trovate improvvisamente davanti a una linea di trasmissione considerata interrotta.

Oggi quello stesso orientamento viene superato dalla Corte di Cassazione e, conseguentemente, abbandonato dalla stessa Amministrazione che lo aveva recepito.

La vicenda dimostra, ancora una volta, che la posizione dello Stato in un determinato momento storico non rappresenta necessariamente l’ultima parola sul contenuto di un diritto.

Questo assume ancora maggiore rilevanza quando determinate decisioni statali rispondono anche a esigenze politiche, amministrative o contingenti che non necessariamente coincidono con la corretta interpretazione dei principi giuridici, costituzionali e della stessa evoluzione storica dell’istituto della cittadinanza.

L’Amministrazione rimane sottoposta alla legge. La legge rimane sottoposta alla Costituzione. E l’intero sistema rimane soggetto al controllo della giurisdizione e, quando applicabile, del diritto dell’Unione europea.

È proprio questo sistema di controlli che impedisce che una determinata interpretazione dello Stato diventi definitiva semplicemente perché, in un certo momento, è stata imposta e applicata.

La discussione sulla cittadinanza iure sanguinis non finisce qui

È necessario, naturalmente, distinguere le diverse questioni.

La decisione sulla Minor Issue non determina automaticamente l’invalidità delle nuove limitazioni alla cittadinanza italiana iure sanguinis introdotte nel 2025. Si tratta di questioni giuridicamente differenti, che dovranno essere valutate autonomamente dai giudici competenti.

Ma ciò che è accaduto rappresenta un precedente significativo sotto un altro profilo.

Un’interpretazione adottata dalla giurisprudenza, successivamente recepita dal Ministero e concretamente applicata dall’Amministrazione è stata riesaminata, superata dalla Corte di Cassazione e infine abbandonata dallo stesso Ministero dell’Interno.

Nel frattempo, però, quella interpretazione ha prodotto conseguenze. Ha determinato dinieghi, ha imposto nuovi procedimenti e ha costretto persone e famiglie a sostenere tempi, costi e attività ulteriori per difendere una posizione giuridica che, fino a pochi anni prima, non era stata messa in discussione negli stessi termini.

È ragionevole attendersi che anche altre limitazioni recentemente introdotte in materia di cittadinanza italiana iure sanguinis continuino a essere sottoposte al controllo della giustizia.

Alcune potranno resistere. Altre potranno essere reinterpretate, ridimensionate o eventualmente private di efficacia qualora risultassero incompatibili con la Costituzione, con il diritto dell’Unione europea o con altri principi superiori dell’ordinamento.

La vicenda della Minor Issue dimostra quindi qualcosa di essenziale.

Lo Stato può adottare un’interpretazione e può imporne l’applicazione ai propri uffici. Può persino negare, sulla base di quella interpretazione, un diritto che per decenni era stato riconosciuto. Ma questo non significa che quella posizione sia definitiva.

La giustizia conserva il compito di verificarne la legittimità.

E il fatto che oggi sia lo stesso Ministero dell’Interno a superare il proprio precedente orientamento e a disciplinare le conseguenze dei dinieghi adottati nel frattempo rende questa conclusione ancora più evidente.

Il primo passo verso il riconoscimento

Ogni caso richiede una strategia giuridica specifica.

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Ogni caso richiede una strategia giuridica specifica.

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Ogni caso richiede una strategia giuridica specifica.

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La fine della “Minor Issue” e i limiti dell’interpretazione dello Stato

Per decenni, nel riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis, la naturalizzazione straniera dell’ascendente italiano avvenuta dopo la nascita del figlio non era considerata automaticamente idonea a interrompere la trasmissione della cittadinanza quando il figlio era nato all’estero ed era già, dalla nascita, cittadino italiano iure sanguinis e cittadino straniero iure soli.

Negli ultimi anni questo principio era stato messo in discussione.

Con alcune pronunce della Corte di Cassazione, e in particolare con l’ordinanza n. 17161/2023, si era affermata un’interpretazione degli articoli 7 e 12 della legge n. 555/1912 secondo la quale la naturalizzazione straniera del genitore convivente, intervenuta durante la minore età del figlio, poteva determinare anche per quest’ultimo la perdita della cittadinanza italiana.

Le conseguenze sono state concrete.

Il 3 ottobre 2024, il Ministero dell’Interno aveva recepito tale orientamento con la circolare prot. n. 43347, trasferendolo dalla giurisprudenza alla prassi amministrativa. Da quel momento, la cosiddetta Minor Issue è diventata un elemento determinante nell’esame di numerose domande di riconoscimento della cittadinanza italiana.

Ciò che per decenni non aveva impedito il riconoscimento della cittadinanza ha così iniziato a interrompere le linee di trasmissione e a costituire motivo di rigetto delle domande.

La Corte di Cassazione supera il precedente orientamento

La questione è stata successivamente sottoposta alle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, la composizione chiamata a risolvere i contrasti interpretativi più rilevanti e a garantire un indirizzo uniforme nell’applicazione del diritto.

Con la sentenza n. 24045 del 26 luglio 2026, la Corte di Cassazione, nella sua composizione a Sezioni Unite, ha superato il precedente orientamento.

Il principio affermato è particolarmente importante.

Il minore nato all’estero da cittadino italiano, che abbia acquisito dalla nascita tanto la cittadinanza italiana iure sanguinisquanto quella dello Stato di nascita iure soli, conserva la cittadinanza italiana anche quando il genitore italiano perda successivamente la propria cittadinanza per naturalizzazione.

Secondo le Sezioni Unite, gli articoli 7 e 12 della legge n. 555/1912 disciplinano situazioni differenti e autonome. Non è quindi possibile utilizzare l’articolo 12 per privare della cittadinanza chi rientra nella diversa fattispecie disciplinata dall’articolo 7.

La conseguenza è netta.

La naturalizzazione del genitore non interrompe, in queste circostanze, la linea di trasmissione della cittadinanza italiana.

Ora è lo stesso Ministero dell’Interno a cambiare orientamento

Questo è probabilmente l’aspetto più significativo dell’intera vicenda.

Il 10 agosto 2026, poche settimane dopo la decisione delle Sezioni Unite, il Ministero dell’Interno ha emanato una nuova circolare, avente ad oggetto proprio il riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis, il rapporto tra gli articoli 7 e 12 della legge n. 555/1912 e le nuove linee interpretative dettate dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione.

Non si tratta quindi più soltanto degli effetti di una nuova sentenza.

È la stessa Amministrazione dello Stato che aveva recepito il precedente orientamento nel 2024 a considerarlo oggi superato.

La nuova circolare dispone infatti l’adeguamento dell’azione amministrativa al principio affermato dalle Sezioni Unite.

Il passaggio è particolarmente significativo perché dimostra quanto possa essere provvisoria un’interpretazione dello Stato, anche quando questa venga formalizzata attraverso una circolare ministeriale e produca conseguenze concrete sulla vita e sui diritti delle persone.

E chi ha già ricevuto un diniego

La questione assume ancora maggiore importanza per coloro che, nel frattempo, hanno ricevuto un provvedimento negativo proprio in applicazione dell’orientamento oggi superato.

La nuova circolare ministeriale affronta espressamente anche queste situazioni.

Per i procedimenti già conclusi negativamente, gli interessati possono presentare una nuova domanda, che dovrà essere valutata secondo la normativa attualmente vigente.

Ma il Ministero distingue il caso in cui il precedente diniego fosse fondato esclusivamente sulla precedente interpretazione degli articoli 7 e 12 della legge n. 555/1912, oggi superata dalle Sezioni Unite.

In questa situazione è prevista la possibilità di chiedere il riesame della domanda originaria.

La distinzione è particolarmente rilevante perché, in caso di riesame, deve essere considerato il quadro normativo applicabile al momento della presentazione della domanda originaria.

Questo significa che il superamento della Minor Issue non produce effetti soltanto per il futuro.

Lo stesso Stato riconosce la necessità di creare una strada per riesaminare decisioni negative adottate sulla base di un’interpretazione che oggi considera superata.

Quando la posizione dello Stato non rappresenta l’ultima parola

Questa vicenda offre una riflessione che va ben oltre la Minor Issue.

Per un determinato periodo, un orientamento giurisprudenziale relativamente recente è stato recepito dall’Amministrazione italiana e trasformato in criterio operativo per il riconoscimento della cittadinanza.

Consolati, Comuni e uffici pubblici hanno dovuto applicarlo.

Persone che, secondo l’interpretazione precedentemente consolidata, avrebbero potuto ottenere il riconoscimento della cittadinanza si sono trovate improvvisamente davanti a una linea di trasmissione considerata interrotta.

Oggi quello stesso orientamento viene superato dalla Corte di Cassazione e, conseguentemente, abbandonato dalla stessa Amministrazione che lo aveva recepito.

La vicenda dimostra, ancora una volta, che la posizione dello Stato in un determinato momento storico non rappresenta necessariamente l’ultima parola sul contenuto di un diritto.

Questo assume ancora maggiore rilevanza quando determinate decisioni statali rispondono anche a esigenze politiche, amministrative o contingenti che non necessariamente coincidono con la corretta interpretazione dei principi giuridici, costituzionali e della stessa evoluzione storica dell’istituto della cittadinanza.

L’Amministrazione rimane sottoposta alla legge. La legge rimane sottoposta alla Costituzione. E l’intero sistema rimane soggetto al controllo della giurisdizione e, quando applicabile, del diritto dell’Unione europea.

È proprio questo sistema di controlli che impedisce che una determinata interpretazione dello Stato diventi definitiva semplicemente perché, in un certo momento, è stata imposta e applicata.

La discussione sulla cittadinanza iure sanguinis non finisce qui

È necessario, naturalmente, distinguere le diverse questioni.

La decisione sulla Minor Issue non determina automaticamente l’invalidità delle nuove limitazioni alla cittadinanza italiana iure sanguinis introdotte nel 2025. Si tratta di questioni giuridicamente differenti, che dovranno essere valutate autonomamente dai giudici competenti.

Ma ciò che è accaduto rappresenta un precedente significativo sotto un altro profilo.

Un’interpretazione adottata dalla giurisprudenza, successivamente recepita dal Ministero e concretamente applicata dall’Amministrazione è stata riesaminata, superata dalla Corte di Cassazione e infine abbandonata dallo stesso Ministero dell’Interno.

Nel frattempo, però, quella interpretazione ha prodotto conseguenze. Ha determinato dinieghi, ha imposto nuovi procedimenti e ha costretto persone e famiglie a sostenere tempi, costi e attività ulteriori per difendere una posizione giuridica che, fino a pochi anni prima, non era stata messa in discussione negli stessi termini.

È ragionevole attendersi che anche altre limitazioni recentemente introdotte in materia di cittadinanza italiana iure sanguinis continuino a essere sottoposte al controllo della giustizia.

Alcune potranno resistere. Altre potranno essere reinterpretate, ridimensionate o eventualmente private di efficacia qualora risultassero incompatibili con la Costituzione, con il diritto dell’Unione europea o con altri principi superiori dell’ordinamento.

La vicenda della Minor Issue dimostra quindi qualcosa di essenziale.

Lo Stato può adottare un’interpretazione e può imporne l’applicazione ai propri uffici. Può persino negare, sulla base di quella interpretazione, un diritto che per decenni era stato riconosciuto. Ma questo non significa che quella posizione sia definitiva.

La giustizia conserva il compito di verificarne la legittimità.

E il fatto che oggi sia lo stesso Ministero dell’Interno a superare il proprio precedente orientamento e a disciplinare le conseguenze dei dinieghi adottati nel frattempo rende questa conclusione ancora più evidente.

Il primo passo verso il riconoscimento

Ogni caso richiede una strategia giuridica specifica.

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